Quali debiti, contratti e obbligazioni gli eredi devono pagare nel momento in cui accettano l’eredità?
Chi accetta l’eredità (non il legato) diventa titolare di tutti i crediti, ma anche dei debiti, che il defunto ha lasciato dopo la sua morte. Solo con la rinuncia dell’eredità (e neanche con l’accettazione con beneficio di inventario) si può bloccare questa ineluttabile conseguenza, ma con la contropartita di non poter ricevere alcun bene, neanche un mobile d’arredo, lasciato dal parente ormai passato a miglior vita (a meno che qualche erede, dopo averlo acquisito come proprio, ne faccia dono all’altro). Detto ciò è bene sapere che, fortunatamente, non tutti i debiti del defunto passano in successione, ossia si trasmettono agli eredi. In alcuni casi, infatti, i creditori che non sono stati soddisfatti finché il loro debitore era in vita non potranno far valere le loro – seppur legittime – pretese nei confronti dei familiari superstiti. In questo articolo ti indicheremo proprio quali sono i debiti che non si ereditano in modo che tu possa fare bene i tuoi calcoli e valutare se ti conviene davvero rinunciare all’eredità o meno.
Debiti personali che non si ereditano: il mantenimento
Come abbiamo anticipato, chi accetta l’eredità subentra nei rapporti economici attivi e passivi del defunto: dunque oltre ai veni eredita anche i debiti. Ma non tutti. Per legge, infatti, l’erede non subentra al defunto nei rapporti personali fra cui, per esempio, l’obbligo di corrispondere gli alimenti al coniuge divorziato o separato.
Un figlio che eredita dal padre può dunque smettere di pagare gli alimenti alla ex moglie del papà dal giorno dopo in cui il proprio genitore è morto. Anzi, se i pagamenti sono proseguiti dopo il decesso, l’ex moglie è tenuta (anche se difficilmente lo farà) alla restituzione delle somme percepite in più rispetto al dovuto. Tuttavia, se questa è anche la madre dell’erede ed è priva di altri mezzi di sostentamento il tribunale potrebbe decidere che l’erede sia comunque tenuto a mantenerla e a versarle i cosiddetti “alimenti”. Gli alimenti infatti spettano sempre ai familiari più prossimi in caso di loro grave difficoltà economica tale da mettere a rischio la stessa sopravvivenza; per cui, in assenza del marito (perché morto), a dover provvedere alla madre sarà il figlio. La madre può cioè citarlo in tribunale affinché venga costretto a versarle delle somme necessarie a vivere in proporzione alle sue capacità economiche.
Diverso è invece il discorso per il mantenimento. Questo infatti va versato dagli eredi al coniuge superstite. Se l’ex coniuge era stato obbligato in vita a versare l’assegno divorzile all’altro coniuge, gli eredi dovranno continuare a rispettare tale obbligo nei limiti dell’eredità percepita, tenendo conto dell’eventuale stato di bisogno del coniuge superstite. Su accordo delle parti, ovvero coniuge divorziato ed eredi, l’assegno può essere liquidato in un’unica soluzione. Il coniuge divorziato perde questo diritto se si risposa.
I contratti personali non si ereditano
Se il defunto aveva in corso un contratto con un altra persona non è detto che gli eredi lo debbano adempiere. Infatti non si trasmettono i rapporti obbligatori personali (detti “intuitu personae”) cioè legati alle qualità del soggetto defunto: per esempio, l’incarico a eseguire un progetto, un quadro, la qualità di socio di società semplice, società in nome collettivo, accomandatario, il contratto di lavoro, il mandato.
Debiti che non si ereditano: le obbligazioni di gioco e le offerte
Torniamo ora ai debiti che non si ereditano. Non passano agli eredi neanche le obbligazioni naturali ossia i debiti che derivano da giochi, scommesse o comunque che non dipendono da contratti ma da elargizioni spontanee. Quindi non si trasmettono con la successione le offerte a enti caritatevoli, religiosi, onlus e simili, le quote associative o altri versamenti a circoli, associazioni, club di cui il defunto era socio.
Ovviamente, se il defunto ha lasciato un testamento e in esso è previsto un legato o una quota di eredità che vada a coprire queste obbligazioni, gli eredi dovranno ottemperare alla sua volontà (sempre nei limiti della quota disponibile se c’è una legittima). Se invece l’indicazione nel testamento è generica, gli eredi possono ignorarla (ad esempio: «Raccomando ai miei cari figli di fare sempre un’offerta a San Gennaro in occasione della festa patronale»).
Rispetto alle obbligazioni naturali contratte dal defunto (come detto, debiti di gioco ed elargizioni spontanee) la legge non ammette possibilità di recupero di quanto già pagato quando il soggetto era ancora in vita. In altre parole, né gli eredi, né i creditori del defunto potranno chiedere la restituzione delle somme versate a una onlus dal defunto come offerta caritatevole. E neppure la restituzione dei soldi spesi per ripianare i debiti di gioco, a meno che non sia possibile provare l’insussistenza del debito contratto originariamente. Per esempio perché il debito di gioco deriva da una truffa è possibile trovarlo.
Pertanto l’erede non ha nessun motivo per non accettare l’eredità gravata ad esempio da debiti di gioco, perché non dovrà ripianarli. Ma se il defunto era notoriamente un giocatore patologico farà bene ad accettare l’eredità con beneficio di inventario per non dover poi scoprire che, ad esempio, la casa è ipotecata o che il defunto aveva rilasciato in banca una fideiussione per ottenere dei prestiti.
Spesso si crede che l’obbligo di pagare una somma a titolo di risarcimento del danno per un illecito commesso (una diffamazione, la rottura di un bene altrui, un’ingiuria, un illecito o un inadempimento contrattuale) non si trasmette agli eredi. La convinzione è falsa: si tratta infatti di debito trasmissibile in quanto ha natura patrimoniale.
Debiti che non si ereditano: multe e sanzioni
Non passano agli eredi tutte le sanzioni amministrative e le multe stradali subite dall’erede. Infatti per legge tali somme restano solo in capo al diretto responsabile. E così anche per quanto riguarda le sanzioni di carattere penale (si pensi a un soggetto che sia stato condannato per un reato a pagare delle somme allo Stato come punizione).
Se gli eredi hanno ricevuto delle cartelle esattoriali per multe non pagate potranno chiederne lo sgravio. Se invece si tratta di tasse non pagate da queste potranno chiedere solo lo scorporo delle sanzioni tributarie mentre il capitale andrà versato.
Invece sono da pagare tutte le condanne alle spese processuali per cause civili perse: queste infatti rientrano tra i normali debiti che si trasmettono agli eredi.
Debiti condominiali che non si ereditano
Un ultimo caso di debiti che non si ereditano sono le spese condominiali insolute di un appartamento che viene ereditato. Chi subentra nella proprietà o nel possesso dell’appartamento di un condomino moroso, anche a titolo successorio, è tenuto al pagamento delle spese condominiali insolute solo per gli ultimi due esercizi. Cioè il condominio non potrà chiedergli di ripianare più di due anni di spese arretrate. È essenziale, però, che l’erede ripiani subito questo debito: l’amministratore di condominio infatti, dopo sei mesi di morosità del condomino, ha diritto di chiedere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e, subito dopo iscrivere un’ipoteca sull’immobile di proprietà del condomino moroso o addirittura di chiedere che la sua proprietà venga venduta tramite asta giudiziaria per ripianare le spese condominiali non pagate.